Allegato 1 al Regolamento

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Allegato 1 al Regolamento
Elezione del Consiglio Direttivo


Parte I – Diritti

Art.1 Tutti i soci dell’Associazione Culturale 8cento (d’ora in poi Associazione), hanno parità di diritti.

Art.2 Tutti i soci dell’Associazione, se in regola col pagamento della quota associativa annuale, hanno facoltà di partecipare con diritto di voto all’Assemblea dei soci e, se maggiorenni, di candidarsi alle cariche direttive dell’Associazione.


Parte II – Il Consiglio Direttivo


Art.3 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Art.4 L’Assemblea dei soci è formata dai soci in regola con il tesseramento dell’anno sociale in corso, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale (statuto art.10).

Art.5 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, di votare e, se maggiorenni, di essere eletti tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri di organi amministrativi, di controllo o dipendenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. L'esercizio di voto dei soci minorenni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (statuto art.12).

Art.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti (statuto art.11).

Art.7 In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica sino allo scadere dell’intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro cinque settimane l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio (statuto art.14).


Parte III – Candidature


Art.8 Tutti i soci dell’Associazione, maggiorenni ed in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto di candidarsi all’elezione di consigliere dell’Associazione.

Art.9 La candidatura deve essere comunicata al Consiglio Direttivo in carica almeno quattro settimane prima della data delle elezioni in forma scritta e autografa.

Art.10 Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nelle quattro settimane precedenti alla data delle elezioni.



Parte IV – Disposizioni generali


Art.11 Il Consiglio Direttivo in carica, almeno due mesi prima del termine del proprio mandato, stabilisce la data per l’elezione del nuovo Consiglio e informa tutti i soci delle modalità per la candidatura e lo svolgimento delle elezioni stesse nonché della data in cui si svolgeranno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.12 Il Consiglio Direttivo in carica, raccoglie le candidature, stila l’elenco delle stesse in ordine alfabetico di cognome e nome e informa i soci con un adeguato anticipo (almeno 2 settimane) sulla data dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Art.13 Il Consiglio Direttivo in carica, prepara la scheda elettorale che deve contenere al proprio interno l’elenco delle candidature in stretto ordine alfabetico (cognome, nome) e alla sinistra di ogni candidato un riquadro per l’espressione del voto.

Art.14 Il Consiglio Direttivo in carica, organizza e gestisce la logistica per garantire la massima partecipazione al voto e la sua trasparenza democratica.



Parte V – Il seggio elettorale



Art.15 Per garantire la regolarità del voto, prima della votazione, si insedia il seggio elettorale composto dal Segretario in carica dell’Associazione, quale presidente del seggio, e da due scrutatori scelti tra i soci presenti all’Assemblea.

Art.16 Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali:

a) elenco dei soci aventi diritto al voto;
b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del venti per cento;
c) cinque penne a sfera di identica marca e colore (blu o nere);
d) duplice copia delle tabelle di scrutinio;
e) una urna per contenere le schede.



Parte VI – Modalità di espressione del voto



Art.17 Il voto è segreto e si esprime tracciando una croce a fianco dei candidati scelti.

Art.18 Si possono esprimere da una a cinque preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore alle cinque sono da considerarsi nulle.

Art.19 Ogni elettore riconosciuto idoneo al voto viene registrato nell’elenco degli aventi diritto a fianco del proprio nome, riceve una scheda e una penna ed esprime il proprio voto nella tutela della segretezza quindi, una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell’urna e riconsegna la penna.

Art.20 Ogni socio può ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l’espressione del voto. In questo caso la scheda deve essere annullata rendendo impossibile il riconoscimento del voto.

Art.21 Nel caso che il numero di candidati sia pari al numero dei consiglieri da eleggere l’Assemblea ne prende atto e, con voto palese, può decidere di ratificare con voto palese l’elezione al Consiglio Direttivo dei canditati medesimi.



Parte VII – Spoglio delle schede e risultati



Art.22 Appena terminate le operazioni di voto si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli scrutatori la annotano nelle tabelle di scrutinio.

Art.23 Terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.

Art.24 I cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo.

Art.25 In caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti supererebbe i cinque previsti, si va al ballottaggio tra i candidati a pari consensi.

Art.26 In caso di parità al ballottaggio, l’ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all’anzianità in Associazione.



Bologna, 9 Dicembre 2008

Modificato dal Consiglio Direttivo, 8 Gennaio 2011; ratificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 18 Gennaio 2011

Modificato dal Consiglio Direttivo, 16 Giugno 2019; ratificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 17 Giugno 2019

Modificato dal Consiglio Direttivo, 2 Novembre 2022; ratificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 2 Dicembre 2022




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