Regolamento

Regolamento
dell’Associazione Culturale 8cento


Parte I - Del regolamento


Art.1 In attuazione all'art17 dello Statuto dell’Associazione Culturale 8cento (d’ora in poi Associazione), si emana il seguente Regolamento, alla cui osservanza sono chiamati tutti i soci.

Art.2 Il presente Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, e le eventuali sue future modifiche, integra e completa lo Statuto. Esso non può contenere norme che siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto stesso.

Art.3 Il Consiglio Direttivo è il solo organo che può attuare future modifiche al presente Regolamento chiedendone la ratifica all’Assemblea dei soci.



Parte II - Dei diritti e doveri dei soci


Art.4 I soci sono tenuti a regolarizzare l’iscrizione annuale all’Associazione nonché ai corsi e alle attività che prevedono quote di partecipazione entro un periodo ragionevole per i corsi ed entro la data del loro svolgimento per le altre attività .

Art.5 Tutti i soci hanno il dovere di perseguire le finalità associative nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Art.6 Tutti i soci che svolgono attività per l’Associazione lo fanno in modo personale, spontaneo e gratuito.



Parte III – Delle attività associative


Art.7 In applicazione dell’art.3 dello Statuto le attività associative si sviluppano principalmente nei seguenti momenti:

a. I corsi organizzati in cicli di lezioni settimanali di danza.
b. Gli stage e le manifestazioni tematiche.
c. Le feste e i balli interni all’Associazione.
d. I grandi eventi in collaborazione con enti pubblici e privati.
e. Gli spettacoli pubblici.

Art.8 I corsi, organizzati in cicli di lezioni settimanali, sono il momento in cui si apprendono le tecniche di danza e le coreografie delle danze.

a) I corsi sono suddivisi in livelli. Gli allievi sono invitati a partecipare anche ai livelli precedenti.
b) Ogni livello ha un orario di inizio lezione ed uno di fine. La puntualità è utile a tutti perché la lezione ha una struttura che va seguita per intero. È fondamentale seguire gli esercizi di preparazione. Chi arriva in ritardo è invitato ad eseguire alcuni esercizi di riscaldamento prima di iniziare le danze.
c) Gli avanzamenti di livello non sono automatici. Esistono dei requisiti minimi da possedere per poter partecipare al livello successivo, fra i quali esperienza, precisione e buona padronanza di tutti i passi e delle figure fondamentali. L'omogeneità dei livelli rende possibile il continuo progresso e miglioramento di ognuno. L'insegnante, al momento opportuno, invita chi ha maturato i requisiti a partecipare al livello successivo.

Art.9 Gli stage e le manifestazioni tematiche sono momenti di studio e incontro in collaborazione con altre realtà (enti, associazioni o singoli studiosi sia italiani che stranieri) che si occupano di temi affini a quelli dell’Associazione. Essi possono essere anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri .

Art.10 Le feste e i balli sono i momenti di vita associativa in cui si mette in pratica quanto imparato a lezione e avviene l’incontro tra gli iscritti dei diversi corsi. Feste e balli possono essere formali o meno. Il ballo formale segue regole precise di etichetta e richiede l’abito in stile. La festa informale è un momento di incontro e di danza che attualizza, attraverso il modo di vestire contemporaneo, il senso del nostro sistema di danza .

Art.11 L’Associazione è aperta e disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione, purché di carattere non commerciale, con soggetti pubblici e privati che conseguano i suoi stessi obbiettivi .

Art.12 Gli spettacoli sono i momenti in cui l’Associazione mostra in pubblico i risultati artistici raggiunti con il proprio impegno.

a. La partecipazione agli spettacoli da parte dei soci è volontaria e non obbligatoria.
b. Possono partecipare agli spettacoli i soci che abbiano svolto almeno un ciclo di lezioni dell’anno in corso e abbiano un minimo di padronanza dei passi e delle figure di danza.
c. Poiché gli spettacoli pubblici prevedono l’allestimento in costume d’epoca, la partecipazione è subordinata alla disponibilità (proprietà o noleggio) di un costume in tema.
d. I soci che intendono partecipare agli spettacoli sono tenuti a mostrare la propria disponibilità e a dare eventuali conferme entro un tempo ragionevole in modo da permetterne una corretta organizzazione.
e. Qualora il numero delle persone disponibili per uno spettacolo fosse superiore a quello necessario i nominativi verranno selezionati ad insindacabile giudizio di chi avrà la responsabilità di guidare l’evento. Sarà compito degli organi direttivi garantire una corretta ed equa rotazione tra tutti i soci disponibili nell’arco delle varie occasioni.



Parte IV – Degli organi sociali


Art.13 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri. Il Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni, viene eletto dall’Assemblea dei soci tranne la prima volta quando viene designato dai soci fondatori. Il Consiglio direttivo sceglie al proprio interno Presidente, Vice-Presidente e Segretario, tranne la prima volta quando vengono designati dai soci fondatori . Le modalità per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono definite nell’Allegato al Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

Art.14 Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità esposte all’art.16 dello Statuto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci se espressamente invitati per affrontare specifici temi. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente).



Parte V – Dei mezzi finanziari


Art.15 All'inizio di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa (quota tesseramento ).

Art.16 I mezzi finanziari dell'Associazione sono previsti dall'art.21 dello Statuto. In ottemperanza al requisito dell'assenza di fine di lucro dell'associazione qualsiasi contributo concorre a coprire le spese sostenute dall'Associazione per le sue attività. Tra questi possono essere previsti anche rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati.

Art.17 I bilanci dell'Associazione, consuntivo e preventivo per ogni anno solare, sono predisposti dal Consiglio Direttivo tenendo conto dei criteri sopra esposti. Tali bilanci sono a disposizione dei soci presso la sede associativa. I bilanci consuntivo e preventivo vengono esposti chiaramente ed illustrati all'Assemblea Ordinaria e sottoposti alla loro approvazione secondo le norme di cui all'art.11 dello Statuto. Dal bilancio consuntivo risultano i contributi, i beni ed i lasciti ricevuti nell'esercizio sociale nonché le spese sostenute nelle attività e nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili dell'Associazione nell'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea. Il bilancio preventivo si riferisce all'annosolare di convocazione dell'Assemblea .



Bologna, 9 Dicembre 2008

Bologna, Modificato dal Consiglio Direttivo, 8 Gennaio 2011; ratificato dall’Assemblea dei Soci, 18 Gennaio 2011

Bologna, Modificato dal Consiglio Direttivo, 13 Gennaio 2018; ratificato dall’Assemblea dei Soci, 21 Gennaio 2018



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