Atto Costitutivo


Atto Costitutivo
dell’ Associazione Culturale 8cento.


L’anno duemilaotto, il giorno 9 del mese di dicembre in via Martiri di Monte Sole 21, in Bologna si sono riuniti i seguenti cittadini:

- omissis -

Art.1 Essi dichiarano di voler costituire un’associazione culturale denominata 8cento, non a scopo di lucro, di durata illimitata nel tempo, con sede in via Martiri di Monte Sole 21, Bologna.

Art.2 Scopo dell’Associazione 8cento è la diffusione delle attività comunque legate alla danza storica come forme di arte, cultura e spettacolo. In particolare l’Associazione potrà operare direttamente e in via mediata per la creazione e l’adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività artistiche. Assumere la gestione di strutture e servizi legati all’adempimento dello scopo sociale; produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo; importare lavori teatrali e di danza e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati; assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell’arte; promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l’approfondimento e la diffusione dell’arte della danza e del suo valore ed incidenza sociale; provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline comunque legate alla danza.

Art.3 L’Associazione 8cento nasce per continuare l’attività dell’associazione “Società di Danza – Circolo Bolognese” della quale fa proprio lo statuto ad eccezione dell’articolo 3 e dalla quale rileva tutte le attività organizzative e l’albo dei soci.

Art.4 Quali componenti il Consiglio Direttivo dell’ Associazione per i primi due anni vengono fin d’ora designati e nominati i signori:

- omissis -

I componenti il Consiglio Direttivo designati dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Art.5 Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, i quali avranno diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per il primo anno è fissato in euro 10,00 per i soci ordinari e in euro 40,00 per i soci sostenitori.



Bologna, 9 Dicembre 2008
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