Statuto
dell’Associazione Culturale 8cento APS
Titolo I - Associazione
Art.1 È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata: 8cento APS (d’ora in poi Associazione), la quale è democratica e senza fini di lucro.
Art.2 L’Associazione ha sede in Bologna.
Art.3 Scopo principale dell’Associazione è l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in ambito di conservazione, promozione e valorizzazione della memoria storica del territorio in cui opera attraverso la diffusione della cultura di danza storica nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d’arte, cultura e spettacolo, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In particolare l’Associazione potrà:
a) Promuovere la cultura della danza storica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione di corsi e laboratori; stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni dell’istruzione pubblica e privata, enti pubblici e privati, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema e teatro pubbliche e private.
b) Realizzare attività ed eventi storici nel rispetto della veridicità storica, attraverso lo studio delle diverse fonti documentali disponibili ed utilizzando forme espressive dei diversi ambiti artistici. Operare direttamente ed in via mediata per la creazione e l’adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività artistiche.
c) Assumere la gestione di strutture e servizi legati all’adempimento dello scopo sociale menzionato.
d) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo; importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati.
e) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell’arte.
f) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell’arte.
g) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l’approfondimento e la diffusione della cultura e dell’arte della danza.
h) Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline legate alla danza e alle altre espressioni artistiche.
Titolo II - Soci
Art.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche e Enti senza fini di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, tutti con diritto ad un solo voto. È espressamente escluso ogni vincolo sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.
Art.5 Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo, che la vaglierà ai fini dell’ammissione entro 30 giorni, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’emissione della Tessera Sociale testimonia l’accettazione della domanda. L’eventuale mancata accettazione della domanda di iscrizione deve essere motivata e fatta pervenire al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Dal momento dell'ammissione sono riconosciuti al socio tutti i diritti compreso quello di voto.
Art.6 La tessera sociale ha validità per tutto l’anno sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Art.7 La qualifica di socio dà diritto:
a) Ad essere puntualmente informati sulle attività dell’Associazione.
b) A partecipare alle attività dell’Associazione in funzione delle singole capacità, disponibilità e aspirazioni.
c) A partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
d) A godere dell’elettorato attivo.
e) A godere dell'elettorato passivo se maggiorenni; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Art.8 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione e per morosità. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto dall’annotazione sul Libro dei soci. L’esclusione di un associato non può essere deliberata che per gravi motivi. I casi di esclusione saranno sanciti dall’Assemblea dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro di soci. Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza della qualifica di socio senza necessità di alcuna formalità. In tutti i casi in cui si perda la qualifica di socio non sarà possibile recuperare i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III – Organi dell’Associazione
Art.9 Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.
Art.10 L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è formata dai soci in regola con il tesseramento dell’anno sociale in corso. L’elenco dei soci è tenuto dal Segretario su un apposito registro ed è consultabile in qualsiasi momento. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. è ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Art.11 L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno su decisione del Consiglio Direttivo, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea avviene tramite comunicazione specifica via e-mail indirizzata a tutti i soci e pubblicazione sul sito web dell’Associazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea deve essere convocata anche in seguito a domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sull’elezione del Consiglio Direttivo, sull’elezione dei Revisori dei Conti, sull’esclusione dei soci, sulla ratifica del Regolamento, sulle modifiche dello Statuto e su quant’altro ad essa Assemblea demandato per legge o per statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
Art.12 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, di votare e, se maggiorenni, di essere eletti tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri di organi amministrativi, di controllo o dipendenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. L'esercizio di voto dei soci minorenni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Le proposte che i soci intendono portare all’ordine del giorno dell’Assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Le proposte saranno all’ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci. Le proposte all’ordine del giorno sono approvate se raggiungono la metà più uno dei voti dei presenti all’Assemblea.
Art.13 È competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti questioni :
a) approvazione di modifiche allo Statuto (Assemblea costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
b) trasferimento della sede legale (Assemblea costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo (Assemblea costituita con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata col voto favorevole di 3/4 dei soci).
Art.14 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica sino allo scadere dell’intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro cinque settimane l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio.
Art.15 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati alla prima riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro due settimane il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il Segretario si occupa delle faccende amministrative, in particolare provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci, adempie a tutte le occorrenze burocratiche, redige e conserva i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi.
Art.16 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
Art.17 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione . Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, chiedendone la ratifica all’Assemblea dei soci.
Art.18 I Revisori dei Conti sono tre e vengono eletti dall’Assemblea dei Soci, anche tra estranei. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario delle attività dell’Associazione. In caso di dimissioni o di decesso di un Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimane in carica sino allo scadere dell’intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Art.19 I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legittimamente assunte degli organi sociali. Tutte le controversie tra soci ed organi associativi che siano direttamente derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrocinate dall’Associazione, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. Agli effetti interni l’esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.
Art.20 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro delle Assemblee dei soci, Libro dei Consigli Direttivi, Libro dei soci, Libro dei Revisori dei Conti), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Tutti i soci possono consultare i documenti sociali, presso la sede sociale, concordando un appuntamento col segretario dell’Associazione.
TITOLO IV – Risorse economiche ed esercizio sociale
Art.21 L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art.22 È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.23 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L’eventuale avanzo di gestione sarà interamente destinato alle attività istituzionali per perseguire gli scopi sociali e in nessun caso ridistribuito tra i soci; così come eventuali fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V - Scioglimento
Art.24 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore come previsto all’art.9 del DL 03/07/2017 n.117, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.25 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Bologna, 9 Dicembre 2008
Modificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 18 Gennaio 2011
Modificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 21 Gennaio 2018
Modificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 17 Giugno 2019
Modificato dall’Assemblea dei Soci in Bologna, 2 Dicembre 2022